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Sez. 3, Sentenza n. 620 del 22/02/1968 (Rv. 331768 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE- INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331768-01

COSA GIUDICATA CIVILE- INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione del giudicato esterno spetta al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di mero fatto, e la parte non puo pretendere che la Corte di Cassazione eserciti il suo Sindacato di legittimita in ordine a tale apprezzamento, qualora ometta di denunciare eventuali vizi di motivazione. (nella specie, e stato ritenuto insindacabile l'apprezzamento del giudice di merito, che ha ritenuto che per effetto del giudicato gia formatosi tra le stesse parti sul punto della non soggezione di un contratto di locazione al regime vincolistico, resti precluso l'esame della prorogabilita dello stesso contratto in base all'art 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253, trattandosi della stessa Azione proposta, sia pure sotto diverso profilo giuridico, nel giudizio conclusosi con la res iudicata, e non avendo il ricorrente denunciato vizi di motivazione inerenti all'interpretazione del giudicato esterno). (Conf. Sulla prima parte, 1450-67, massima n. 328112 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)