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Sez. L, Sentenza n. 9564 del 13/09/1991 (Rv. 473831 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Diritto del lavoratore al mutamento delle mansioni pattuite - Insussistenza - Aggravamento delle infermità - Conseguente incompatibilità con le mansioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473831-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

Il principio per cui non sussiste - salvo il caso di espressa previsione di legge o di contratto - il diritto del lavoratore al mutamento delle mansioni pattuite, nel caso in cui sopravvenga la sua inidoneità fisica allo svolgimento di queste, in quanto lo "jus variandi" di cui all'art. 2103 cod. civ. tutela soltanto l'interesse di parte datoriale, è applicabile anche con riguardo alle assunzioni obbligatorie degli invalidi; poiché, una volta stabilite le mansioni da affidare a costoro, siccome "compatibili" con le loro minorazioni, il rapporto di lavoro che con essi si costituisce non si differenzia da quello ordinario. Pertanto, qualora, per aggravamento delle infermità dalle quali l'invalido è affetto, le mansioni inizialmente esercitate dall'invalido stesso divengono incompatibili con la sua situazione di salute, ciò implica una impossibilità definitiva della prestazione lavorativa, con effetto risolutivo del rapporto, senza che il datore di lavoro sia tenuto a creare un nuovo posto di lavoro idoneo a soddisfare le mutate esigenze del lavoratore, né ad accettare un impegno di questi soltanto a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)