Sez. 1 - , Ordinanza n. 26803 del 12/09/2022 (Rv. 665634 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Delega ad altro soggetto del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Comune - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di indennità spettante ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, il soggetto tenuto al pagamento di tale indennità è l'ente espropriante che sia anche beneficiario dell'espropriazione, non anche il concessionario dell'opera pubblica, che abbia stipulato una convenzione non traslativa con il concedente e che risulti delegato al compimento degli atti espropriativi, senza alcuna espressa assunzione con efficacia esterna degli obblighi indennitari, a prescindere da quanto concordato tra concedente e concessionario nella convenzione, che non influisce sui rapporti con i soggetti estranei alla stessa; ne deriva che, ove l'ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione sia il Comune, quest'ultimo sarà unico legittimato passivo al pagamento dell'indennità di cui si tratta, non potendo la società concessionaria dell'opera essere chiamata alla sua corresponsione, né in via esclusiva né in solido con il predetto ente territoriale.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 6 com. 8, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)