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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27375 del 29/12/2016 (Rv. 642300 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Mancata comunicazione all'appellante del deposito del decreto - Impossibilità di esecuzione della notificazione nei termini - Fissazione di altra udienza - Necessità - Forme.
Stato
decisa il 2016-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642300-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, la mancanza di comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, escludendo l'insorgere dell'onere di quest'ultimo di provvedere alla notificazione dell'atto di gravame e del decreto stesso, non è incompatibile con la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello, sicché quando sopravvenga, a causa di detta mancanza, l'impossibilità di eseguire tempestivamente la notificazione, dev’essere disposta la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentirla rispettando i termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporne il rinvio e l'appellante, nell'osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente nonché del verbale dell’udienza in cui è stato disposto il rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)