Sez. 6, Sentenza n. 3784 del 05/10/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201853 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere | In dibattimento - Necessità delle trascrizioni - Esclusione - "Ratio".
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere
Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili in dibattimento indipendentemente dalle relative trascrizioni poiché queste ultime non rientrano negli atti delle indagini preliminari ed integrano una mera attività materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni, soggette alla disciplina prevista dall'art. 268, 7 e 8 comma, c.p.p.. Tale utilizzabilità in sede dibattimentale è perciò possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite nel fascicolo per il dibattimento, perché non effettuate in sede di indagini preliminari ovvero eseguite fuori termine, essendo consentito al giudice di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni o di far trascrivere il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti per il tramite di un ausiliario designato "ad hoc".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)