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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 28/05/2013 (Rv. 626642 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Proposizione dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Implicita conoscenza dell'atto impugnato - Configurabilità - Tempestività dell'opposizione - Oneri di allegazione dell'opponente - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626642-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Colui che, agendo ex art. 617 cod. proc. civ., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 487 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)