Sez. 6, Sentenza n. 2720 del 02/12/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177722 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENARO O ALTRA UTILITÀ OFFERTA DAL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - REATO - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENARO O ALTRA UTILITÀ OFFERTA DAL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - REATO - CONFIGURABILITÀ.*
Il delitto di concussione è configurabile anche quando sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità poiché l'offerta o la richiesta della somma o dell'utilità rappresentano non già l'atto iniziale dell'Azione criminosa, bensì il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di futuri danni a causa della quale il privato si determina ad aderire alla richiesta, implicita o esplicita, al fine di evitare un danno maggiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)