Sez. L, Sentenza n. 1329 del 22/02/1983 (Rv. 426132 - 01)
MANDATO - IN GENERE - OGGETTO - COMPIMENTO DI NEGOZI GIURIDICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DI ATTI VOLONTARI NON NEGOZIALI CHE ABBIANO RILEVANZA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO IN ORDINE ALL'ESISTENZA O MENO DEL MANDATO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
MANDATO - IN GENERE - OGGETTO - COMPIMENTO DI NEGOZI GIURIDICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DI ATTI VOLONTARI NON NEGOZIALI CHE ABBIANO RILEVANZA GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO IN ORDINE ALL'ESISTENZA O MENO DEL MANDATO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
La prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di Atti volontari non negoziali che abbiano Rilevanza giuridica. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'esistenza o meno del mandato è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso che avesse dato luogo ad un mandato l'incarico, di natura sindacale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività organizzativa nell'ambito di un'associazione di lavoratori). (V 501/78, mass n 389796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)