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Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 22/05/1980 Cc. (dep. 11/09/1980) Rv. 145992 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUNZIONE CREDITIZIA SVOLTA DA UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - NATURA DI PUBBLICA FUNZIONE - DIPENDENTE DELL'ENTE NELL'ESERCIZIO DI DETTA FUNZIONE - E PUBBLICO UFFICIALE.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145992-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUNZIONE CREDITIZIA SVOLTA DA UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - NATURA DI PUBBLICA FUNZIONE - DIPENDENTE DELL'ENTE NELL'ESERCIZIO DI DETTA FUNZIONE - E PUBBLICO UFFICIALE.*

La funzione creditizia, cosi come ogni altra attivita imprenditoriale, pur non essendo in se stessa pubblica, lo diventa per la qualita-di ente pubblico economico-del soggetto che la esercita. Non puo, infatti, confondersi l'attivita economica (nella specie: Esercizio del credito e raccolta del risparmio) svolta da un ente economico privato, con quella svolta da un ente economico pubblico, perche quest'ultimo ha il compito istituzionale di assicurare costantemente, attraverso l'Esercizio di un'attivita economica imprenditoriale, il raggiungimento dei fini di interesse pubblico. Pertanto, il pubblico impiegato, dipendente dall'ente, nel momento in cui decide circa la erogazione di crediti ad imprese private, assume la qualita di pubblico ufficiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)