Sez. L - , Sentenza n. 15380 del 21/06/2017 (Rv. 644784 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dirigenti delle imprese assicuratrici - Indennità sostitutiva del preavviso - Calcolo - "Bonus" annuali per il perseguimento degli obiettivi aziendali - Computabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso per i dirigenti delle imprese assicuratrici, occorre far riferimento agli artt. 2121 c.c. e 32 del c.c.n.l. dirigenti del suddetto comparto, dai quali si evince un concetto di retribuzione ispirato al criterio dell'onnicomprensività; ne consegue che i "bonus" annuali, erogati in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati, non possono essere unilateralmente esclusi dalla base di calcolo della indennità in questione, se non in virtù di un accordo delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)