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Sez. 3, Sentenza n. 12282 del 26/09/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217994 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 152 del 1999 - Reato di scarico senza autorizzazione integrato nella vigenza della legge n. 319 del 1976 - Obblighi del giudice - Verifica della esistenza di una condotta per il convogliamento dei reflui - Necessità.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217994-01

ACQUE

In tema di tutela della acque dall'inquinamento, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs n. 152 del 1999 il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione è limitato a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue comunque convogliabili; il giudice pertanto, giudicando su fatti pregressi alla entrata in vigore della nuova normativa, ha l'obbligo di verificare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie penale, ed in particolare di verificare se al momento dei fatti esisteva una condotta per il convogliamento delle acque reflue.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)