Sez. L, Sentenza n. 4170 del 06/05/1996 (Rv. 497401 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Diritto al rimborso di contributi indebitamente versati - Prescrizione decennale - Disciplina ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il diritto al rimborso di somme indebitamente versate, concernente gli sgravi di cui all'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089) e successive modificazioni ed integrazioni, inquadrabile nella fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non potendo trovare applicazione l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo il quale i contributi o le quote di contributi indebitamente versati, per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato, rimangono acquisiti alla singola gestione e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse), stante il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione e la diversità tra la disciplina complessiva nella quale essa si inserisce (non riconducibile ad una semplice previsione prescrizionale) e la situazione conseguente all'indebito versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)