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Sez. 3, Sentenza n. 31952 del 20/09/2016 Ud. (dep. 04/07/2017) Rv. 270633 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Giudizio di cassazione - Rinuncia al mandato del difensore che abbia già ricevuto avviso di udienza - Conseguenze - Obbligo del difensore di assicurare la difesa in tale udienza fino alla nomina di un difensore di ufficio - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270633-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)