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Sez. 5, Sentenza n. 552 del 13/03/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 227019 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ | Difensore d'ufficio - Dovere del giudice di verificare eventuali ragioni di incompatibilità - Sussistenza - Conseguenze - Nullità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227019-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ

L'effettiva equiparazione della difesa d'ufficio alla difesa di fiducia determina che il giudice ha il dovere di verificare l'esistenza di eventuali ragioni d'incompatibilità e l'esistenza di tale situazione, qualora determini una difesa non effettiva e inesistente, si risolve in nullità assoluta influendo sull'intervento e l'assistenza del difensore (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio era stato individuato nel difensore di un altro imputato le cui tesi difensive erano inconciliabili con quelle del ricorrente, difensore che in concreto non provvide neppure a controinterrogare il chimante nell'interesse del difeso d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)