diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 10/04/1997 (Rv. 503625 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Presupposto - Titolarità del credito - Sufficienza - Procedure esecutive contro lo stesso debitore non proseguite o non utilizzate - Sopravvenuta carenza di interesse all'azione pauliana - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503625-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di un diritto di credito; perciò è irrilevante che il titolare di esso non abbia proseguito un'esecuzione da egli stesso iniziata nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)