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Sez. 3, Sentenza n. 2098 del 07/08/1967 (Rv. 329221 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - OGGETTO - RICHIESTE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329221-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - OGGETTO - RICHIESTE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 292 cod.proc.civ. costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, prescrivendo la notificazione al contumace delle ordinanze ammissive dell'interrogatorio e del giuramento, nonche delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, di cui il contumace non puo aver avuto legale conoscenza attraverso la citazione, che non le comprendeva, o la comparsa di risposta, che non viene notificata. Per esclusione ne deriva che non debbono esser notificate al contumace le richieste di nuovi mezzi istruttori, compresi l'interrogatorio e il giuramento, quando siano dirette a provare il fondamento della domanda senza spostarne i limiti o alterarne l'essenza, e le ordinanze ammissive di mezzi istruttori, diversi da quelli sopra specificati, sempre che non importino modifica della domanda proposta. (Cfr. 2199-65, 2422-62, 1358-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)