Sez. 3, Sentenza n. 2098 del 07/08/1967 (Rv. 329221 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - OGGETTO - RICHIESTE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - OGGETTO - RICHIESTE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 292 cod.proc.civ. costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, prescrivendo la notificazione al contumace delle ordinanze ammissive dell'interrogatorio e del giuramento, nonche delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, di cui il contumace non puo aver avuto legale conoscenza attraverso la citazione, che non le comprendeva, o la comparsa di risposta, che non viene notificata. Per esclusione ne deriva che non debbono esser notificate al contumace le richieste di nuovi mezzi istruttori, compresi l'interrogatorio e il giuramento, quando siano dirette a provare il fondamento della domanda senza spostarne i limiti o alterarne l'essenza, e le ordinanze ammissive di mezzi istruttori, diversi da quelli sopra specificati, sempre che non importino modifica della domanda proposta. (Cfr. 2199-65, 2422-62, 1358-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)