Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 18/06/1990 (Rv. 467805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IMPLICITA - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IMPLICITA - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
Quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale specifica pronunzia non può ritenersi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico - così da ritenersi in esse necessariamente implicata -, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale (nella specie, la questione della rivalutazione di una somma rispetto all'an del debito). (V 5373/87, mass n 453961).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)