Sez. 6, Sentenza n. 12309 del 03/06/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146775 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Se e vero che nel caso di reato continuato l'entita del danno patrimoniale deve essere valutato con riferimento al pregiudizio cagionato dalle singole violazioni e non a quello complessivo, e altresi innegabile che la separata valutazione di ogni singolo episodio criminoso porta alla conseguenza che l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod penale puo trovare applicazione solo quando venga ritenuta sussistente rispetto al reato che e assunto come il piu grave per la Determinazione della pena base.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)