Sez. 6, Sentenza n. 525 del 23/04/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118360 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DELLA SENTENZA AL PM PER IL 'VISTÒ - IN QUALI CASI PUO EQUIVALERE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DELLA SENTENZA AL PM PER IL 'VISTÒ - IN QUALI CASI PUO EQUIVALERE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*
La comunicazione o la notificazione previste dall'art 151 cod proc pen consentono di stabilire il termine iniziale per gli adempimenti previsti dall'art 201 stesso codice, e quindi per l'Esercizio del diritto soggettivo processuale di integrare, con la motivazione necessaria ed indispensabile, il negozio giuridico processuale della dichiarazione di impugnazione. Ne consegue che la comunicazione prevista dall'art 151 cod proc pen e sempre necessaria, indispensabile ed insostituibile, ogniqualvolta il PM abbia esercitato il diritto di impugnativa con dichiarazione non integrata da motivi contestuali. Detta comunicazione - ad eccezione del caso che il PM abbia trattenuto presso di se ai fini della redazione dei motivi di impugnazione l'originale della sentenza e gli Atti processuali - non ammette e non consente sostitutivi, tanto piu ad opera di attivita processuali che, come il cd 'visto regolamentarè, servono a fini molteplici ed hanno carattere e natura giuridica non omogenei di quelli della comunicazione ex art 151. (V 113657, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)