Sez. 3, Sentenza n. 2035 del 14/10/1970 (Rv. 348122 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE PIGNORATO - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA PIGNORATA - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE PIGNORATO - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA PIGNORATA - SUFFICIENZA.*
Quando il terzo opponente e il debitore pignorato, convivendo nella stessa casa, sono entrambi in eguale relazione materiale con la cosa pignorata, il primo non e tenuto a fornire la prova dell'affidamento della cosa stessa al debitore ad un titolo diverso da quelli che avrebbero comportato il trasferimento della proprieta. La presunzione di appartenenza dei beni pignorati al debitore nella cui casa furono rinvenuti e vinta, in tal caso, sol che l'opponente provi, nei modi consentiti dalla legge, che quei beni furono acquistati da lui e non dal debitore. (Conf 3999'68, mass n 337577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)