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Sez. 1, Ordinanza n. 13958 del 20/05/2024 (Rv. 671395-01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accettazione conforme alla proposta - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671395-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione, anche se l'ente pubblico aveva manifestato solo una mera disponibilità alla stipulazione e non era stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo).

Cod. Civ. art. 1326, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)