Sez. 3, Sentenza n. 3293 del 03/07/1978 (Rv. 392723 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - OMESSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - OMESSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il difetto di motivazione, nel senso di Mancanza o di insufficienza di essa, puo riscontrarsi solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero la obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non gia, invece, quando vi sia difformita, rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati, e, in definitiva, sull'apprezzamento dei fatti e delle risultanze, effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo. (Conf 346/77, mass n 383889; (Conf 3845/75, mass n 378079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)