Sez. L, Sentenza n. 1672 del 10/03/1984 (Rv. 433729 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SOGGETTI DESTINATARI - SMINATORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE AGLI SMINATORI DELLE PROVVIDENZE PER COMBATTENTI E REDUCI EX ART. 10 DEL D. L. LGT. N. 320 DEL 1946 - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SOGGETTI DESTINATARI - SMINATORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE AGLI SMINATORI DELLE PROVVIDENZE PER COMBATTENTI E REDUCI EX ART. 10 DEL D. L. LGT. N. 320 DEL 1946 - IRRILEVANZA.*
I benefici "combattentistici" di cui alla legge n. 336 del 1970 - volti, alla stregua della lettera e della ratio di questa, a risarcire i dipendenti pubblici dei danni conseguenti ad eventi bellici - spettano esclusivamente ai soggetti contemplati in detta legge e, pertanto, non sono applicabili agli sminatori, che non rientrano neppure tra le "categorie equiparate" (ai soggetti ivi espressamente indicati) dell'art. 5, primo comma, della legge n. 824 del 1971, riguardante soltanto coloro che hanno partecipato direttamente agli eventi bellici o ne hanno subito un danno diretto. Nè rileva in contrario l'estensione agli sminatori, ex art. 10 del d.l.G.T. 12 aprile 1946 n. 320, delle provvidenze in favore di combattenti e reduci di guerra, limitata ai diritti già riconosciuti. (V 2133/81, mass n 412858).*
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 12/04/1946 num. 320 art. 10, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)