Sez. L, Sentenza n. 4504 del 15/05/1987 (Rv. 453207 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE - CRITERI - TASSATIVITÀ - RICORSO ALL'EQUITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE - CRITERI - TASSATIVITÀ - RICORSO ALL'EQUITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La valutazione equitativa del credito del lavoratore ex art. 432 cod. proc. civ. è possibile, anche con determinazioni di carattere globale, soltanto per la quantificazione della retribuzione base, ma non anche per il calcolo della rivalutazione monetaria, che deve essere invece effettuata alla stregua dei criteri di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e all'art. 150 delle Disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., facendo pertanto applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria; tale criterio, di carattere inderogabile, non tollera alcuna Forma sostitutiva e perciò neppure del metodo equitativo, a meno che il ricorso all'equità non si renda necessario per la mancata formazione degli indici suddetti da parte dell'ISTAT. (V 5303/83, mass n 430212).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)