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Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza

Testo in vigore al

Capo VI. Trattamento economico

Art. 36 Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori

1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.

3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Capo VII. Norme transitorie

Art. 38 Nuovo inquadramento per il personale

1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, e' reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.

2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianita' di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.

3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata.

4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalita' di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.

Art. 39 Inquadramento superiore

1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresi' le prove di cui all'articolo 40.

Art. 40 Prove musicali per l'inquadramento superiore

1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonche' dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.

2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresi' dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.

3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 41 Norme per gli esecutori aggregati

1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualita' di aggregati.

2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23 e 24 del presente decreto.

3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.

Capo VIII. Norme finali

Art. 42 Ufficiale addetto alla banda musicale

1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprieta' dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.

Art. 43 Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

1. Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonche' del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.

3. All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.

Art. 44 Impiego temporaneo

1. Ad ogni esecutore puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui e' titolare.

Art. 45 Attivita' musicale privata

1. Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attivita' musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.

Art. 46 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 47 Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1991 COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI