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Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201180 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Del difensore | Due difensori - Richiesta presentata da uno solo di essi - Avviso di udienza notificato solo a lui - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201180-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Del difensore

Qualora la richiesta di riesame sia stata presentata da uno solo dei due difensori nominati dall'imputato (o dall'indagato), non ricorre la violazione dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., nel caso che l'avviso di udienza sia stato notificato al solo difensore che ha presentato istanza di riesame. Difatti, poiché la norma citata dispone che l'avviso di udienza sia notificato "all'imputato (o indagato) ed al suo difensore", si deve ritenere che tale difensore debba essere individuato solo in quello che ha proposto l'istanza di riesame, mentre, qualora l'istanza sia stata presentata dall'imputato (o dall'indagato), l'avviso di udienza deve essere notificato ad entrambi i difensori, dovendosi ritenere, in tal caso, che l'imputato (o l'indagato) abbia inteso avvalersi dell'opera professionale di entrambi i difensori di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)