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Sez. 2, Sentenza n. 6501 del 30/11/1988 (Rv. 460820 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - CONSULENZA TECNICA - UTILIZZAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460820-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - CONSULENZA TECNICA - UTILIZZAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il giudice può legittimamente acquisire e prendere in considerazione, unitamente ad altri elementi di prova, anche la relazione tecnica eseguita in altro giudizio, con la quale sia stata presa in esame una situazione di fatto rilevante ai fini della decisione che è chiamato ad adottare, tanto più ove la parte convenuta sia la stessa in entrambi i processi e questi abbiano identico oggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)