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Sez. 3, Ordinanza n. 25300 del 16/09/2025 (Rv. 676338-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Contratto di factoring - Disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676338-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)