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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012 (Rv. 622053 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622053-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)