Sez. L, Sentenza n. 2698 del 19/04/1983 (Rv. 427595 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE IN GENERE - DISPOSIZIONI EX ART. 244 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE IN GENERE - DISPOSIZIONI EX ART. 244 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'Obbligo della specificazione dei fatti dedotti a prova in articoli separati sui quali i testimoni debbono essere sentiti sussiste anche per il rito del lavoro nel quale il disposto dell'art. 244 cod. proc. civ., avente portata generale, si combina con quello dell'art. 416 nel senso che la mancata osservanza dell'Obbligo suddetto comporta altresì violazione di tale ultima norma, nella parte in cui impone che i mezzi di prova siano dedotti "specificamente", e determina la decadenza dalla prova stessa, salvo che il giudice non ritenga di invitare la parte a meglio formularla o di provvedervi d'ufficio avvalendosi dei poteri di cui all'art. 421 cod. proc. civ., il cui mancato Esercizio non è censurabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)