Sez. 2, Sentenza n. 5084 del 29/04/1993 (Rv. 482175 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione | Comunicazione intempestiva al condomino della data dell'assemblea - Interesse del condomino pretermesso a proporre impugnazione - Sussistenza - Successiva delibera presa sullo stesso oggetto da assemblea ritualmente convocata - Ininfluenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione
L'intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per l'assemblea implica un'ipotesi di contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., della deliberazione assembleare, comportante l'annullamento della medesima a prescindere dal suo contenuto decisionale o meramente preparatorio o programmatico, risultandone viziato il processo formativo per violazione del diritto di intervento e di voto del condomino. Nè l'interesse del condomino pretermesso a proporre l'impugnazione viene meno per il fatto che la delibera sia stata seguita da altra presa sullo stesso oggetto da assemblea ritualmente convocata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)