Sez. 3, Sentenza n. 4050 del 21/03/1997 Ud. (dep. 07/05/1997) Rv. 208037 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero - Possibilità e contemporanea utilizzabilità nel processo - Condizioni - Valutazione probatoria - Criterio - Fattispecie: pretesa necessità di altri elementi probatori.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
La possibilità della lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal cittadino straniero, consentita dall'art.512 bis cod.proc.pen., e della loro contemporanea utilizzabilità nel processo, è condizionata dalla previa "esistenza di altri elementi di prova acquisiti". Con tale dizione il legislatore, nel consentire una così vistosa deroga ai principi generali, ha inteso subordinare l'ammissibilità della lettura alla positiva valutazione circa l'esistenza di altri elementi probatori che servono, in tal modo, a giustificare l'utilizzabilità di detti atti: la possibilità di utilizzare le predette dichiarazioni deve trovare una valida giustificazione probatoria già acquisita al processo, non potendo restare un semplice atto svincolato da ogni riscontro. Però, superato tale controllo e completata la fase dell'effettiva lettura degli atti predetti, occorre poi procedere alla valutazione probatoria degli stessi in sede di decisione secondo le regole generali. (Nella specie, in accoglimento del ricorso con il quale il P.M. aveva dedotto violazione di legge e vizi di motivazione rilevando che, pur non avendo contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli stranieri, i giudici di merito ne avevano condizionato l'utilizzabilità in concreto all'esistenza di elementi di riscontro, non considerando che, ammessa l'utilizzabilità, l'unica valutazione possibile atteneva all'attendibilità delle dichiarazioni, la S.C., nell'annullare con rinvio la sentenza assolutoria della corte di merito, ha osservato che quest'ultima, pur parlando di utilizzazione, ha in pratica subordinato la valutazione delle dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi probatori con un procedimento che richiama puntualmente il contenuto dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., che nella specie non è previsto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 512 bis, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 512 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 8 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)