Sez. U, Sentenza n. 1595 del 17/07/1965 (Rv. 313041 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISPENSA DAL SERVIZIO (LICENZIAMENTO) - RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - RIGETTO - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISPENSA DAL SERVIZIO (LICENZIAMENTO) - RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - RIGETTO - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA.*
Qualora, in tema di pubblico impiego, l'impiegato dispensato dal servizio abbia, con esito negativo, impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di dispensa, non puo egli proporre davanti al giudice ordinario una questione di responsabilita collegata a quel medesimo provvedimento, essendo cio consentito soltanto nel caso di riconosciuta illegittimita, da parte del giudice amministrativo, della risoluzione del rapporto d'impiegò ne e dato ipotizzare una responsabilita personale dei funzionari che quel provvedimento hanno posto in essere.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)