Sez. 5, Sentenza n. 3637 del 24/02/2015 (Rv. 634668 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Fusione per incorporazione tra società esercenti l'attività di locazione di veicoli - Trasferimento dei contratti di leasing e dei beni - Trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico - Addizionale provinciale dell'imposta erariale di trascrizione (APIET) - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In caso di trasferimento dei contratti di leasing di autoveicoli e dei beni mobili oggetto dei contratti stessi per effetto della fusione per incorporazione tra società esercenti l'attività di locazione di veicoli, è dovuta l'addizionale provinciale dell'imposta erariale di trascrizione (APIET), prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e dall'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, applicabili "ratione temporis", stante l'efficacia traslativa della fusione e l'effettività del trasferimento dei contratti e dei relativi beni; tale conclusione non contrasta con il principio della neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione, previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 solo con riferimento alle imposte sui redditi, né con la direttiva 69/335/CEE, attenendo il tributo in esame al trasferimento della proprietà dei singoli beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico e alla connessa necessità di rilascio al proprietario del veicolo di un certificato che ne consenta la circolazione a suo nome.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1977 num. 952 art. 1 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 48 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)