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Sez. 3, Sentenza n. 2672 del 28/09/1971 (Rv. 353819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE - ONERE DI APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE - ONERE DI APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*

La parte vittoriosa non ha necessita di proporre appello incidentale per richiamare in discussione in secondo grado le eccezioni che abbia prospettato e che risultino assorbite o respinte dalla decisione di primo gradò ma occorre pur sempre che queste eccezioni siano espressamente riproposte in Forma chiara, precisa ed inequivocabile e che tale riproposizione sia fatta prima della rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore. In Mancanza di espressa manifestazione di volonta in tal senso l'eccezione si intende rinunciata e bene il giudice di appello non passa all'esame di essa nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)