Sez. 3, Sentenza n. 2672 del 28/09/1971 (Rv. 353819 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE - ONERE DI APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE - ONERE DI APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
La parte vittoriosa non ha necessita di proporre appello incidentale per richiamare in discussione in secondo grado le eccezioni che abbia prospettato e che risultino assorbite o respinte dalla decisione di primo gradò ma occorre pur sempre che queste eccezioni siano espressamente riproposte in Forma chiara, precisa ed inequivocabile e che tale riproposizione sia fatta prima della rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore. In Mancanza di espressa manifestazione di volonta in tal senso l'eccezione si intende rinunciata e bene il giudice di appello non passa all'esame di essa nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)