Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 05/04/1982 (Rv. 419962 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NON ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SOTTOSCRIZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO - APPOSIZIONE SOLTANTO SOTTO LA CERTIFICAZIONE DELLA AUTENTICITÀ DEL MANDATO A MARGINE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NON ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SOTTOSCRIZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO - APPOSIZIONE SOLTANTO SOTTO LA CERTIFICAZIONE DELLA AUTENTICITÀ DEL MANDATO A MARGINE - SUFFICIENZA.*
In ipotesi di procura alle liti conferita a più difensori, taluno dei quali non abilitato all'Esercizio professionale davanti alla autorità giudiziaria presso cui pende il processo, non sussiste nullità dell'atto di citazione sottoscritto da tale difensore quando la sottoscrizione di altro procuratore abilitato figuri apposta anche soltanto sotto la certificazione dell'autenticità del mandato redatto a margine dell'atto, poiché, in tal caso, la firma di detto procuratore ha il duplice scopo di certificare l'autografia della sottoscrizione del mandato e di far proprio il contenuto dell'intero atto nel quale essa è documentalmente inserita. (V 4440/81, mass n 415146; (V 3370/79, mass n 399776; (V 746/78, mass n 390082).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)