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Sez. U, Sentenza n. 609 del 01/09/1999 (Rv. 529547 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Gruppi consiliari regionali - Natura - Organi delle Regioni - Rapporto di lavoro instaurato con gli stessi - Rapporto di publico impiego - Configurabilità, in assenza di espressa disposizione normativa regionale qualificante il medesimo come di diritto privato - Regione Molise - Assenza di disposizioni in tal senso - Conseguenze in tema di controversie di lavoro - Rapporti di lavoro relativi ai periodi corrispondenti alle legislature 1985 - 1990 e 1990 - 1995 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529547-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

I gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. Nel caso della Regione Molise, non risultano disposizioni regionali in tal senso, emergendo, al contrario, dal plesso normativo concernente i predetti gruppi consiliari (art. 11 legge r. 22 Maggio 1971, n. 347; artt. 1 e 2 legge r. 5 settembre 1978, n. 21) la configurabilità del rapporto di lavoro con i medesimi come impiego pubblico, sia pure a tempo determinato, e comunque per una durata non superiore a quella della legislatura. Ne consegue che, per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con i gruppi consiliari del Molise nel corso delle legislature 1985 - 1990, e 1990 - 1995, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Molise 22/05/1971 num. 347 art. 11, Legge Reg. Molise 05/09/1978 num. 21 art. 1, Legge Reg. Molise 05/09/1978 num. 21 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)