Sez. 6, Sentenza n. 715 del 22/02/1999 Cc. (dep. 23/03/1999) Rv. 213583 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO | Omesso invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio prima della richiesta di rinvio a giudizio - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, a causa di tale omissione, emesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 - Abnormità del provvedimento dichiarativo della nullità - Sussistenza - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
È abnorme il provvedimento che dichiari nullo il decreto di citazione a giudizio emesso prima dell'entrata in vigore della l. 16 luglio 1997, n. 234 (e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) per non essere stata preceduta la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., perché l'art. 3 della citata legge dispone che la norma non si applichi se il decreto di citazione sia stato emesso anteriormente alla data anzidetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375, Legge 16/07/1997 num. 234 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)