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Sez. 2, Ordinanza n. 15906 del 06/06/2024 (Rv. 671699-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE | Veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - Diritto del proprietario - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento. PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - In genere. PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - LATERALE OD OBLIQUA - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671699-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)