Sez. 2, Sentenza n. 5063 del 29/04/1993 (Rv. 482156 - 01)
Vendita - Risoluzione - In genere | Risoluzione del contratto per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione.
Vendita - Risoluzione - In genere
Il danno da risarcire al compratore adempiente che ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore non può comprendere i frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del venditore (art. 1453 comma terzo cod. civ.), preclude anche al compratore di lucrare i frutti ulteriori che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)