Sez. 2, Sentenza n. 11624 del 09/05/2008 (Rv. 603421 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITÀ | Mancanza di clandestinità - Acquisto ed esercizio del possesso pubblicamente visibile - Conoscenza solo da parte del precedente possessore o di una limitata cerchia di persone - Irrilevanza - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITÀ
In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso in un vano accessibile solo mediante una botola d'ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilità di entrare nel locale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)