diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 11/06/1968 (Rv. 333831 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO- INAMMISSIBILITA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333831-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO- INAMMISSIBILITA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*

Il conflitto negativo di Competenza ricorre soltanto in relazione alla Competenza per materia ed a quella territoriale inderogabile e, pertanto, e inammissibile il regolamento d'ufficio di Competenza, quando il giudice adito si sia dichiarato incompetente per ragioni di valore. In tale ipotesi il secondo giudice - se ritiene che la causa rientra nella Competenza funzionale, come tale inderogabile, dal primo - deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza, lasciando alle parti di proporre l'istanza di regolamento ovvero, in Mancanza, all'altro giudice di denunciare il conflitto. Conforme alla sentenza n 1370-67, massima n 327947 Cfr. 687-66 1751-64, 1272-62, 45-62, 1249-61, 3123 e 2840-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)