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Sez. 3, Sentenza n. 33 del 13/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151463 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - PORTATA INNOVATIVA RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151463-01

EDILIZIA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - PORTATA INNOVATIVA RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONCESSIONE.*

L'art. 1 della legge n. 10/1977, contenente norme per l'edificabilità dei suoli, ha portata innovativa rispetto alla precedente normativa. La lesività, riconosciuta dallo art. 17 lett. B) della predetta legge è insita in qualsiasi opera di trasformazione del territorio, non coperta da concessione. È sempre necessario, infatti, il rilascio della concessione per ogni attività del genere, in quanto la concessione mira ad armonizzare il diritto ed i legittimi interessi del singolo con quelli collettivi riconosciuti dalle leggi in relazione all'ordinato sviluppo dell'assetto territoriale, ogni volta che sia in gioco la trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo. (Conf mass n 147499).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)