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Sez. 2 - , Sentenza n. 164 del 05/01/2018 (Rv. 646664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Procedimento per l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Regolare soggiorno dell’istante straniero sul territorio nazionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di gratuito patrocinio, ove lo straniero abbia agito per ottenere l’autorizzazione temporanea all'ingresso od alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del figlio minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il suo regolare soggiorno sul territorio nazionale non costituisce presupposto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato giacché tale requisito, previsto in via generale dall’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 per l’accesso degli stranieri a detto beneficio, da un lato si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza dell’art. 31, comma 3, cit. e, dall’altro, va interpretato in via estensiva, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)