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Sez. L, Sentenza n. 2104 del 27/02/1988 (Rv. 457961 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REGIME ANTECEDENTE ALLA LEGGE N. 443 DEL 1985 - INDIVIDUAZIONE DELLA IMPRESA ARTIGIANA - CRITERIO DELLA NORMALITÀ CON RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI NON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DELL'INPS DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI FONDATA SUL RIFERIMENTO ALLO STESSO ANNO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO PER L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO OCCUPAZIONALE, ANZICHÉ SUL RIFERIMENTO ALL'ARCO DI UN TRIENNIO PREVISTO PER LA REVISIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.*
Stato
decisa il 1988-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457961-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REGIME ANTECEDENTE ALLA LEGGE N. 443 DEL 1985 - INDIVIDUAZIONE DELLA IMPRESA ARTIGIANA - CRITERIO DELLA NORMALITÀ CON RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI NON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DELL'INPS DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI FONDATA SUL RIFERIMENTO ALLO STESSO ANNO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO PER L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO OCCUPAZIONALE, ANZICHÉ SUL RIFERIMENTO ALL'ARCO DI UN TRIENNIO PREVISTO PER LA REVISIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.*

Con riguardo al criterio della normalità, adottato con riferimento all'impiego di non più di dieci dipendenti, per l'individuazione dell'impresa artigiana della legge n. 860 del 1956 (art. 2, secondo comma, lett. A), il giudice - nel regime antecedente alla legge 8 agosto 1985 n. 443 che ha invece previsto il valore costitutivo della iscrizione al relativo albo - deve fare riferimento al periodo di tre anni in via di applicazione analogica del criterio che risulta prescelto dalla legge stessa (all'art. 9, settimo comma) ai fini della revisione d'ufficio dell'iscrizione all'albo. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la pretesa dell'INPS di pagamento dei contributi nella misura prevista per le imprese industriali, sul presupposto che la normalità del suddetto requisito occupazionale dovesse essere verificata con riguardo allo stesso anno al quale si riferivano i contributi medesimi e non all'arco di un triennio). (V 7309/83, mass n 431910; (V 981/82, mass n 418849).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2 com. 2 lett. A, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)