Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Testo in vigore al
Titolo II. Disciplina del collocamento
Capo I. Disciplina dell'avviamento al lavoro
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Art. 11
1. E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 12
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Art. 13
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Art. 14
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Art. 15
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 22
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Art. 23
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Capo II. Organi del collocamento
Art. 24
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Art. 25
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Art. 26
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Capo III. Disposizioni penali
Art. 27
1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire
trecentomila per ogni lavoratore interessato