Sez. 1, Ordinanza n. 21230 del 22/06/2026 (Rv. 679350-01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto - Giudizio di evidenza - Originalità dell’invenzione - Conoscenze remote - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di brevetto, nel giudizio di evidenza della soluzione brevettuale, esulano dallo stato della tecnica e non escludono l'originalità dell'invenzione, quelle conoscenze remote che, pur divulgate, sono state dimenticate o cadute in disuso, sicché non hanno più influenzato lo sviluppo del settore, come pure quelle conoscenze che, per essere sempre risalenti nel tempo, ma acquisite in settori diversi, debbano in concreto reputarsi estranee al bagaglio culturale dell'operatore del settore in cui si colloca il trovato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto in ragione di un'anteriorità rappresentata da uno studio pubblicato su una rivista specializzata trentacinque anni prima della data di deposito della domanda di brevetto, in difetto della prova incombente su parte appellante della circostanza che le conoscenze esposte in quello studio risalente non avessero influenzato il successivo sviluppo della tecnica).
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)