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Sez. 1, Sentenza n. 8041 del 21/04/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173530 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FINALITÀ - BENEFICIARIO PER UNA VOLTA - PER PENE PECUNIARIE - SUCCESSIVA CONDANNA A PENA DETENTIVA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173530-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FINALITÀ - BENEFICIARIO PER UNA VOLTA - PER PENE PECUNIARIE - SUCCESSIVA CONDANNA A PENA DETENTIVA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

L'istituto della sospensione condizionale della pena tende a neutralizzare gli effetti negativi delle pene detentive brevi e si fonda su di una prognosi favorevole quale deve ricavarsi dalla presunzione di ravvedimento e di emenda del reo, in riferimento alla sua personalità morale. Ne consegue che colui il quale abbia ottenuto due sospensioni per condanna a pena pecuniaria non può ottenere il beneficio della pena sospesa se venga condannato a pena detentiva, come la reclusione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)