diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1555 del 24/01/2011 (Rv. 615965 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Provvedimento della Corte di cassazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ. - Ricorso per revocazione proposto su rilievo della tardiva emanazione del d.lgs. n. 40 del 2006, dopo la scadenza dei termini per la delega - Errore di fatto - Sussistenza - Esclusione - Inammissibilità della revocazione.
Stato
decisa il 2011-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615965-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

È inammissibile il ricorso per revocazione presentato nei confronti di una decisione della Corte di cassazione sul rilievo che la stessa - dichiarando inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., per mancata formulazione del quesito di diritto - non avrebbe rilevato che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sarebbe stato illegittimamente emesso dal Governo dopo la scadenza dei termini di delegazione legislativa; tale errore, infatti, non si traduce in un errore materiale o percettivo denunciabile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., bensì costituisce, ove sussistente, un vero e proprio errore di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)