Sez. 1 - , Ordinanza n. 11189 del 09/05/2018 (Rv. 648900 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Estinzione della garanzia fideiussoria - Art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Fatto, imputabile all'impresa, ostativo a tale estinzione - Condotta inadempiente che induca la stazione appaltante a risolvere d'ufficio il rapporto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, poiché le garanzie sono rilasciate proprio al fine di tutelare la stazione appaltante dai fatti dannosi ascrivibili all'impresa appaltatrice, l'estinzione delle stesse, ordinariamente ricollegabile in via automatica all'omissione o al ritardo nell'effettuazione delle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, può essere impedita anche da una condotta inadempiente dell'impresa tale da indurre la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata del rapporto e quindi tale da rendere impossibile il completamento delle opere, con la conseguenza che queste ultime non possono essere, per definizione, oggetto di collaudo nel termine di legge. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie di grave inadempimento dell'impresa appaltatrice consistito nell'abbandono del cantiere senza provvedere al completamento delle opere commissionate).
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)